Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto, in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 8, 9 e 10, nonche' in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 3, e' punito con l'ammenda da euro centoquattro a euro cinquemilacentosessantacinque. Nei casi di maggiore gravita' si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo preparati pericolosi in confezioni originali, sempreche' non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di vendita a distanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settemilacinquecento. 5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2011, N. 186)).

Testo vigente dal 30 novembre 2011

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Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2003 al 30 novembre 2011. 32 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… distanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settemilacinquecento. tolto: Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 in materia di scheda informativa e di informazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre aggiunto: 5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2011, N. 186.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-03-14;65~art18 · fonte del testo

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