Art. 7 — Obblighi generali
[1]I preparati di cui all'articolo 1 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle disposizioni del presente decreto. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato tiene a disposizione delle autorita' competenti a)
[2]i dati sulla composizione del preparato;
- b)i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato;
- c)qualsiasi informazione utile concernente le condizioni di imballaggio ai sensi dei dell'articolo 8, comma 3, compreso il certificato delle prove, redatto ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri riportati nell'allegato IX, parte A, al decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti;
- d)i dati utilizzati per la predisposizione della scheda informativa in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 13.
Testo vigente dal 14 aprile 2003
