Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1993 al 24 novembre 2007. 312 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto ferme restando le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 1907/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che ha sostituito il regolamento CEE 2772/75, si intende per:
tolto: a) prodotti d'uovo: i prodotti ottenuti a partire dalle uova, dai loro diversi componenti o da loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana anche con aggiunta parziale di altre sostanze alimentari oppure di additivi autorizzati e che si presentano sotto forma di prodotti liquidi, concentrati, disidratati, cristallizzati, congelati, surgelati o coagulati;
tolto: b) azienda produttrice: l'azienda per la produzione di uova destinate al consumo umano;
tolto: c) stabilimento: lo stabilimento riconosciuto per la produzione dei prodotti d'uovo;
tolto: d) uova: le uova in guscio di gallina, di anatra, di oca, di tacchina, di gallina, faraona e di quaglia, adatte al consumo umano diretto o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte;
tolto: e) uova incrinate: le uova il cui guscio e' danneggiato ma non presenta una soluzione di continuita', e la cui membrana e' ancora intatta;
tolto: f) lotto: quantitativo di prodotti d'uovo preparati nelle stesse condizioni e sottoposti ad un trattamento in un ciclo continuo di produzione;
tolto: g) partita: quantitativo di prodotti d'uovo, da consegnare in un blocco unico nello stesso luogo di destinazione, destinato al consumo diretto oppure alla fabbricazione di prodotti alimentari;
tolto: h) Paese speditore: lo Stato membro o il Paese terzo dal quale i prodotti d'uovo sono spediti in un altro Stato membro;
tolto: i) Paese destinatario: lo Stato membro che riceve i prodotti d'uovo spediti da un altro stato membro o da un Paese terzo;
tolto: l) confezionamento: l'immissione di prodotti d'uovo in un contenitore di qualsiasi forma;
tolto: m) immissione sul mercato: la detenzione per la vendita, l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione dei prodotti d'uovo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;65~art2 · fonte del testo
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