Art. 2 — Linee direttrici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con ricorso della Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nei confronti degli artt. 2 ed 8 del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), in quanto assegnano al Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della sanità, anziché al Ministero della sanità in via esclusiva, il compito di recepire con suo decreto, con effetti vincolanti anche per le Regioni, le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea per la valutazione degli agenti e dei processi industriali per la sicurezza o la salute delle lavoratrici. Data la incontestabile concorrenza, nella materia 'de qua', di profili sanitari e profili lavoristici, le disposizioni impugnate non possono ritenersi idonee a menomare le attribuzioni delle Regioni in materia sanitaria, dovendo considerarsi a parte il su menzionato intervento del Ministro della sanità nelle forme del concerto - che è espressamente prevista anche la consultazione della Commissione permanente di cui all'art. 26 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, della quale fanno parte accanto a membri designati dalle diverse amministrazioni statali competenti in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro sei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e che comunque il modello procedimentale adottato corrisponde a quello già ampiamente accolto dalla normativa statale in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di recepimento delle direttive comunitarie adottate al riguardo (v., in particolare, l'art. 26 e il già citato art. 26 del d.lgs. n. 626 del 1994, che modifica gli artt. 393 e 394 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). red.: S. Pomodoro
Art. 5 Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 32 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1996 al 27 aprile 2001. 141 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attivita' svolta dalle predette lavoratrici. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;645~art2 · fonte del testo
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