Art. 5 — Misure di protezione e di prevenzione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale, nei confronti dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), dalle Regioni Veneto, Toscana ed Umbria, in riferimento agli artt. 117 e 118, ed alla Disposizione transitoria VIII, della Costituzione, ed inoltre, dalla Regione Umbria, in riferimento al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni. Nel disporre che "ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia attuabile per motivi organizzativi o produttivi, l'Ispettorato del lavoro, previa informazione scritta del datore di lavoro, possa disporre, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) la interdizione dal lavoro dell'interessata, la norma impugnata non ha invero inteso riattribuire allo Stato le funzioni trasferite alle Regioni in materia di assistenza sanitaria dalle richiamate disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 2 dicembre 1978, n. 833 e dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, atteso che i poteri di vigilanza attribuiti agli Ispettorati del lavoro, attenendo agli interessi, di diversa natura, dell' organizzazione del lavoro e dei processi produttivi all'interno dell'azienda, possono essere esercitati senza alcun accertamento medico, che peraltro, ove risultasse necessario, può essere richiesto dall'Ispettorato - privo com'è, attualmente, di strutture sanitarie interne - ai servizi delle aziende sanitarie. Ne' quindi è configurabile l'altra dedotta violazione del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni (che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale trova il suo diretto fondamento nell'art. 5 Cost.) nel non avere il Governo tenuto conto delle proposte di emendamento avanzate sullo schema del decreto legislativo in questione dalla Conferenza - che, alla stregua della legge di delega non era tenuto a consultare - dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome. - Sul fondamento costituzionale del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni nell'art. 5 Cost., v. S. nn. 19/1997 e 242/1997. red.: S. Pomodoro
Art. 5 Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 32 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1996 al 27 aprile 2001. 175 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;645~art5 · fonte del testo
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