Corte costituzionale

Sentenza n. 373/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/12/1997 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5d.lgs. 645/1996
  • art. 2d.lgs. 645/1996
  • art. 8d.lgs. 645/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, comma 2,

e 8 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento

della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della

sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,

puerpere o in periodo di allattamento) promossi con ricorsi delle

Regioni Veneto, Toscana e Umbria, notificati il 20, il 18 ed il 20

gennaio 1997, depositati in cancelleria il 27 ed il 30 successivi ed

iscritti ai nn. 5, 6 e 17 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1997 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per le Regioni Veneto e Toscana,

Vito Vacchi per la Regione Toscana, Giovanni Tarantini per la Regione

Umbria e l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con distinti ricorsi, regolarmente notificati e depositati, le

Regioni Veneto, Toscana e Umbria hanno sollevato, in via principale,

questioni di legittimità costituzionale parzialmente analoghe di

alcune disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645

(Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento

della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,

puerpere o in periodo di allattamento).

2. - Con ricorso notificato il 20 e depositato il 24 gennaio 1997,

la Regione Veneto ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

comma 2, del citato decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645,

nella parte in cui stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di dare

informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro

competente per territorio in merito all'applicazione delle misure

previste dagli artt. 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204

(Tutela delle lavoratrici madri), i quali prevedono, da un lato, lo

spostamento ad altre mansioni delle lavoratrici durante la gestazione

e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui le condizioni di

lavoro o ambientali siano pregiudizievoli per la loro salute;

dall'altro lato, previo accertamento medico, l'interdizione dal

lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza (salvo il divieto

assoluto di lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del

parto): nel caso di gravi complicanze; quando le condizioni di lavoro

siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Ad avviso della regione ricorrente, l'art. 5, comma 2, del d.lgs.

n. 645 del 1996 devolve agli ispettorati del lavoro funzioni di

tutela della salute negli ambienti di lavoro attribuite alle Regioni

dall'art. 117 della Costituzione e dalla successiva legislazione

statale di trasferimento: a questo riguardo, si richiamano gli artt.

17 e 27, primo comma, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

e gli artt. 11, 14 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il

quadro delle competenze delineato dalle menzionate disposizioni

risulterebbe confermato dal più recente decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, che ha previsto l'istituzione, presso ciascuna

unità sanitaria locale e ad opera delle Regioni, dei dipartimenti di

prevenzione (art. 7); dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626, che ha individuato nei servizi di prevenzione delle aziende

sanitarie gli organi cui spettano le funzioni amministrative in

materia, affidando agli ispettorati del lavoro competenze meramente

residuali; dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, che

all'art. 19, comma 1, lettera b), attribuisce particolari compiti,

nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione delle misure

sanzionatorie in materia di igiene e sicurezza del lavoro, al

personale dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro

delle unità sanitarie locali.

L'assetto delle competenze delineato dalla Regione ricorrente

troverebbe conferma nella sentenza di questa Corte n. 58 del 1993,

della quale nel ricorso si riportano ampi stralci.

Secondo la Regione Veneto, peraltro, la disposizione impugnata non

solo "illegittimamente sottrae alla competenza costituzionalmente

riservata alle Regioni - e per esse alle aziende sanitarie -

l'attività amministrativa di tutela della salute delle lavoratrici

madri, attribuendola all'esclusiva competenza dello Stato, che la

esercita tramite gli ispettorati del lavoro, vale a dire soggetti che

non sono più autorizzati a svolgere compiti in materia di sanità";

la lamentata alterazione del riparto delle competenze tra Stato e

Regioni - aggiunge la ricorrente - "è tanto più grave in quanto si

traduce in una pesante riduzione della tutela del "bene" salute

della lavoratrice madre".

3. - Con ricorso notificato il 18 gennaio 1997 e depositato il

giorno 27 dello stesso mese, la Regione Toscana ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, comma 2, e 8 del

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645.

Nei riguardi dell'art. 5 dell'impugnato decreto legislativo la

Regione Toscana deduce la violazione degli artt. 117 e 118 della

Costituzione ed a sostegno di tale deduzione svolge rilievi analoghi

a quelli avanzati dalla Regione Veneto, richiamando la sentenza di

questa Corte n. 58 del 1993 ed aggiungendo soltanto che l'art. 5,

penultimo comma, del d.-l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella

legge 29 febbraio 1980 n. 33, ha mantenuto fermi i precedenti compiti

degli ispettorati del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e

di controllo sullo stato di salute dei lavoratori fino all'effettivo

trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali, le

quali da tempo nella Regione Toscana assolvono ai suddetti compiti

attraverso i servizi di prevenzione ed igiene del lavoro istituiti

presso di esse con la legge regionale 19 dicembre 1979 n. 63. La

Regione ricorrente afferma non essere, per l'aspetto che qui

interessa, il quadro normativo mutato in séguito alla riforma

dell'ordinamento sanitario di cui al decreto legislativo 7 dicembre

1993, n. 517, il quale all'art. 7 prevede che le Regioni istituiscano

presso ciascuna USL un dipartimento di prevenzione cui competono, tra

l'altro, anche le funzioni concernenti la tutela della salute dei

lavoratori. La Regione Toscana, si legge nel ricorso, ha già

esercitato tale competenza con la legge regionale 2 gennaio 1995, n.

1, che, in attuazione della menzionata riforma, istituisce detto

dipartimento di prevenzione all'interno delle aziende sanitarie.

Ad avviso della Regione ricorrente, il denunciato art. 5 si

porrebbe altresì in contrasto con gli art. 3 e 97 della

Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento,

dell'irrazionalità e della violazione del principio di buon

andamento dell'amministrazione: da un lato, infatti, osserva l'ente

territoriale ricorrente, i servizi di prevenzione delle aziende

sanitarie continuano a svolgere le loro funzioni per la tutela dei

lavoratori di sesso maschile e per le donne non in stato di

gravidanza; dall'altro lato, "si affidano competenze correlate ai

controlli sanitari ad un soggetto che non ha più funzioni sanitarie

e quindi neanche strutture a tal fine".

Il decreto legislativo n. 645 del 1996 appare alla Regione Toscana

meritevole di censura, in riferimento agli artt. 117 e 118 della

Costituzione, anche per quanto stabilito dagli artt. 2 e 8, che

attribuiscono al Ministro del lavoro il compito di recepire con suo

decreto - di concerto con il Ministro della sanità, sentita la

Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - le linee direttrici elaborate

dalla Commissione dell'Unione europea concernenti la valutazione

degli agenti e dei processi industriali pericolosi per la sicurezza o

la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di

allattamento, e tale procedura prevedono altresì per la modifica

degli elenchi allegati al decreto legislativo impugnato (nei quali si

enumerano gli agenti, i processi e le condizioni di lavoro di cui

all'art. 4, nonché gli agenti e le condizioni di lavoro di cui

all'art. 3 del d.lgs. n. 645 del 1996) in conformità alle modifiche

adottate in sede comunitaria. I menzionati artt. 2 e 8 appaiono alla

Regione Toscana in contrasto con le attribuzioni regionali in materia

di assistenza sanitaria di cui agli artt. 117 e 118 della

Costituzione, in quanto affidano al Ministero del lavoro, anziché in

via esclusiva al Ministero della sanità - come disposto dall'art. 7,

comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dal d.lgs. n. 517 del

1993 - la competenza ad emanare atti aventi contenuto sanitario quali

le linee direttrici in discorso: "del contenuto di tali atti",

lamenta la Regione ricorrente, "le Regioni dovranno tener conto nel

disciplinare ed esercitare, tramite le aziende USL, le funzioni in

materia di tutela delle lavoratrici madri, con la conseguenza che si

attribuisce ad un ministero, non competente per materia, la facoltà

di interferire nell'esercizio delle attribuzioni regionali".

4. - Con ricorso notificato il 20 gennaio 1997 e depositato il

giorno 30 successivo, la Regione Umbria ha sollevato, in riferimento

agli artt. 32, 117, 118, all'VIII disposizione transitoria della

Costituzione, ed in riferimento al principio di leale cooperazione

fra Stato e Regioni, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.

645, nella parte in cui stabilisce l'obbligo del datore di lavoro,

qualora non sia possibile modificare temporaneamente le condizioni o

l'orario di lavoro della lavoratrice madre, di dare informazione

scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per

territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 5, primo

comma, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Dopo aver lamentato l'alterazione del riparto delle competenze

risultante dalle invocate disposizioni costituzionali, dal d.P.R. n.

616 del 1977, e dalla legge n. 833 del 1978, ed aver richiamato la

sentenza di questa Corte n. 58 del 1993, la Regione ricorrente

osserva che anche a voler riconoscere al legislatore nazionale la

possibilità di rivedere e riconsiderare la distribuzione delle

singole funzioni quando ciò dipenda da esigenze di razionalizzazione

del sistema o dalla necessità di adeguare la legislazione interna

alla normativa comunitaria, il nuovo riparto "potrebbe discendere

solo da una legge di carattere generale e di riforma strutturale,

come è appunto stata la legge istitutiva del S.S.N., non certo sulla

base di una leggina settoriale".

Secondo l'avviso della Regione Umbria, l'assetto delle competenze

in materia sanitaria ed il trasferimento a suo tempo delle funzioni

concernenti la prevenzione, l'igiene e la sicurezza del lavoro dagli

ispettorati alle unità sanitarie locali "è stato il frutto di una

scelta assolutamente coerente al sistema costituzionale" che non

trova alcun ostacolo in disposizioni comunitarie. A quest'ultimo

riguardo, la Regione osserva che la direttiva 92/85/CEE, all'art. 5,

terzo comma, si limita a stabilire che, qualora l'assegnazione della

lavoratrice gestante ad altre mansioni non sia possibile, la

lavoratrice è dispensata dal lavoro durante tutto il periodo

necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute

"conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali".

La Regione ricorrente deduce altresì la violazione dell'art. 32

della Costituzione, in quanto l'attribuzione dei compiti di cui si

tratta agli ispettorati - le cui funzioni attengono a vari profili

inerenti al rapporto di lavoro - anziché al servizio sanitario

nazionale, cui è attribuita la cura del diritto fondamentale alla

salute, comporterebbe una sorta di subordinazione di quest'ultimo

agli interessi connessi al rapporto di lavoro.

La Regione deduce infine la violazione del principio di leale

cooperazione tra Stato e Regioni, giacché il Governo non avrebbe

tenuto conto delle proposte di emendamento avanzate sullo schema del

decreto legislativo dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e

delle Province autonome, contenute nel documento trasmesso alla

Presidenza del Consiglio con nota del 10 dicembre 1996, n.

1148/20331, a cura del Presidente della Regione Veneto, quale

presidente pro tempore della Conferenza stessa.

5. - Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale promossi con i

ricorsi indicati in epigrafe, si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate dalle

Regioni Veneto, Toscana e Umbria siano dichiarate inammissibili, o

infondate.

Il resistente, riservandosi di illustrare meglio con successiva

memoria le proprie ragioni, osserva come le doglianze espresse dalle

ricorrenti sembrino non tener conto della ripartizione funzionale di

competenze tra USL ed ispettorati del lavoro, così come delineata

dalla legislazione statale e dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ad avviso del resistente, per quanto concerne le funzioni di

controllo sull'adeguatezza delle condizioni di lavoro allo stato

particolare delle lavoratrici gestanti e puerpere, concorrono nel

vigente sistema normativo le competenze di due autorità: "quella

specificamente preposta agli accertamenti sanitari e quella preposta,

invece, alla valutazione di diverse utilizzazioni in sede di

attività lavorativa, e cioè l'ispettorato del lavoro". I

provvedimenti di interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri,

sottolinea l'Avvocatura, "incidono direttamente ed immediatamente sul

regolare svolgimento della prestazione di lavoro, attenendo quindi a

materia - il lavoro - sottratta alla competenza regionale". Il

richiamo alla legge n. 1204 del 1971 operato dal decreto legislativo

impugnato, "lungi dall'attribuire nuove (e non legittime) competenze

agli ispettorati del lavoro in materia di controllo della salute", si

limiterebbe a meglio specificare il riparto di competenze tra

autorità preposte alla tutela della salute ed autorità preposte

alla tutela del lavoro, in piena conformità con il vigente assetto

normativo.

6. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza, le Regioni

Veneto ed Umbria hanno depositato due memorie illustrative per

sviluppare ulteriormente argomenti già dedotti in sede di ricorso.

7. - Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato

un'ulteriore memoria, per svolgere più ampiamente deduzioni già

contenute nell'atto di costituzione e per aggiungere che le

disposizioni impugnate vanno assoggettate ad interpretazione

sistematica alla luce del quadro normativo costituito dalle due

direttive 89/391/CEE e 92/85/CEE - recepite con i decreti legislativi

nn. 626 del 1994 e 645 del 1996 - che porrebbero in luce come

l'aspetto sanitario non costituisca che uno degli aspetti considerati

da un complesso di disposizioni intese al miglioramento della tutela

della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che

incidono direttamente su istituti e profili strettamente lavoristici. Considerato in diritto

1. - La Regione Veneto ha sollevato in via principale, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva

92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute

sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di

allattamento), nella parte in cui stabilisce l'obbligo del datore di

lavoro di dare informazione scritta all'ispettorato provinciale del

lavoro competente per territorio in merito all'applicazione delle

misure previste dagli artt. 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n.

1204 (Tutela delle lavoratrici madri).

La Regione Toscana ha sollevato in via principale, in riferimento

agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, comma 2, e 8 del

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645.

La Regione Umbria ha sollevato in via principale, in riferimento

agli artt. 32, 117, 118, alla VIII disposizione transitoria della

Costituzione, ed in relazione al principio di leale cooperazione tra

Stato e Regioni, questione di legittimità costituzionale dell'art.

5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, nella

parte in cui stabilisce l'obbligo del datore di lavoro, qualora non

sia possibile modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di

lavoro della lavoratrice madre, di dare informazione scritta

all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio,

anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 5, primo comma, lettera

c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2. - I tre ricorsi investono, sotto profili in larga parte

coincidenti, la medesima disposizione del decreto legislativo n. 645

del 1996. Di questi, uno solo estende le censure

d'incostituzionalità a disposizioni ulteriori dello stesso decreto

legislativo. Poiché i ricorsi sollevano questioni in parte identiche

ed in parte connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi con unica sentenza.

3. - Le diverse questioni sottoposte all'esame della Corte

costituzionale sono le seguenti.

3.1 - In riferimento agli artt. 117, 118, ed all'VIII disp.

transitoria della Costituzione, le tre regioni ricorrenti sollevano

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, nella parte in cui

stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di dare informazione

scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per

territorio, ai fini dell'applicazione delle misure previste dagli

artt. 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed in particolare

ai fini dell'interdizione dal lavoro - previo accertamento medico e

con provvedimento dello stesso ispettorato - della lavoratrice in

stato di gravidanza esposta a condizioni di lavoro o ambientali

pregiudizievoli per la sua salute, qualora non sia possibile la

destinazione della stessa ad altre mansioni. Ad avviso delle

ricorrenti, il comma denunciato devolverebbe agli ispettorati del

lavoro funzioni di tutela della salute negli ambienti di lavoro

assegnate alla competenza delle Regioni dall'art. 117 della

Costituzione e dalla successiva legislazione statale di trasferimento

delle funzioni in materia di assistenza sanitaria (precisamente,

artt. 17 e 27, primo comma, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616; artt. 11, 14 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). Ciò

appare alla Regione Umbria tanto più censurabile in quanto l'assetto

delle competenze risulterebbe modificato in questo caso non con legge

di portata generale e di riforma strutturale, ma con provvedimento

legislativo settoriale, peraltro non imposto dalla normativa

comunitaria, limitandosi la

direttiva 92/85/CEE, all'art. 5, terzo comma, a stabilire che,

qualora l'assegnazione della lavoratrice gestante ad altre mansioni

non sia possibile, la lavoratrice è dispensata dal lavoro durante

tutto il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o

della sua salute "conformemente alle legislazioni e/o prassi

nazionali".

3.2 - In riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art.

5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, viene

censurato dalla Regione Toscana sotto il profilo della disparità di

trattamento, dell'irrazionalità e della violazione del principio di

buon andamento dell'amministrazione, giacché i servizi di

prevenzione delle aziende sanitarie continuano a svolgere le loro

funzioni in materia di tutela dei soli lavoratori di sesso maschile e

delle donne non in stato di gravidanza.

3.3 - Ancora in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645,

viene censurato dalla Regione Toscana, sotto il profilo

dell'irrazionalità e della violazione del principio di buon

andamento dell'amministrazione, in quanto affiderebbe competenze

correlate ai controlli sanitari ad un soggetto che non ha più

funzioni sanitarie e quindi neanche strutture adibite a tal fine.

3.4 - In riferimento all'art. 32 della Costituzione, la Regione

Umbria impugna l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre

1996, n. 645, in quanto, assegnando le funzioni di cui si tratta agli

ispettorati del lavoro - le cui competenze attengono al rapporto di

lavoro - anziché al servizio sanitario nazionale, cui è attribuita

la cura del diritto fondamentale alla salute, comporterebbe una sorta

di subordinazione di quest'ultimo agli interessi connessi al rapporto

di lavoro.

3.5 - In riferimento al principio di leale cooperazione tra Stato e

Regioni, l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996,

n. 645, viene impugnato dalla Regione Umbria, giacché il Governo non

avrebbe tenuto conto delle proposte di emendamento avanzate sullo

schema del decreto legislativo dalla Conferenza dei presidenti delle

Regioni e delle Province autonome contenute nel documento trasmesso

alla Presidenza del Consiglio con nota del 10 dicembre 1996, a cura

del Presidente della Regione Veneto quale presidente pro-tempore

della Conferenza stessa.

3.6 - In riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la

Regione Toscana censura altresì gli artt. 2 e 8 del decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 645, che assegnano al Ministro del

lavoro il compito di recepire con suo decreto - di concerto con il

Ministro della sanità - le linee direttrici elaborate dalla

Commissione dell'Unione europea concernenti la valutazione degli

agenti e dei processi industriali pericolosi per la sicurezza o la

salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di

allattamento, e che tale procedura prevedono altresì per la modifica

degli elenchi allegati al decreto legislativo impugnato (nei quali si

enumerano gli agenti, i processi e le condizioni di lavoro di cui

all'art. 4, nonché gli agenti e le condizioni di lavoro di cui

all'art. 3 del d.lgs. n. 645 del 1996) in conformità alle modifiche

adottate in sede comunitaria. Affidando al Ministero del lavoro,

anziché al Ministero della sanità in via esclusiva - come disposto

dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992

(modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993) -, la competenza

ad emanare atti destinati a vincolare le Regioni chiamate a

disciplinare ed esercitare le funzioni in materia di tutela della

salute delle lavoratrici madri, le menzionate disposizioni vengono

censurate giacché attribuirebbero ad un ministero non competente

nella materia sanitaria la facoltà di interferire nell'esercizio

delle attribuzioni regionali nella materia medesima.

4. - La questione di legittimità costituzionale (sopra elencata al

punto 3.1) dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 645 del

1996 - sollevata dalle Regioni Veneto, Toscana e Umbria, in

riferimento agli artt. 117, 118, ed all'VIII disp. transitoria della

Costituzione - non è fondata.

La disposizione impugnata, nella sua letterale formulazione, non

comporta il ridimensionamento delle competenze regionali di cui le

ricorrenti si dolgono.

Nel disporre che "ove la modifica delle condizioni o dell'orario di

lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il

datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo,

terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone

contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del

lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito

dall'art. 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971",

la norma impugnata non ha inteso riattribuire allo Stato le funzioni

trasferite alle Regioni dalla normativa richiamata dalle ricorrenti

(d.P.R. n. 616 del 1977, artt. 17, 27, secondo comma, lettere a) e

c), 30, lettera m); legge n. 833 del 1978, artt. 6, lettera m), 11,

14, lettere d) ed f), 21-24; d.lgs. n. 502 del 1992, artt. 2 e 7),

modificando un assetto delle competenze in materia di tutela delle

lavoratrici madri sul quale questa Corte ha già avuto occasione di

pronunciarsi (sentenza n. 58 del 1993).

Il denunciato comma 2 dell'art. 5 preordina infatti l'intervento

dell'ispettorato del lavoro esclusivamente ai fini di un controllo

sull'impossibilità della modifica delle condizioni o dell'orario di

lavoro per motivi organizzativi o produttivi. Il comma censurato si

limita pertanto ad aggiungere il potere di interdizione

dell'ispettorato - delimitato mediante il rinvio alla lettera c)

dell'art. 5 - a quelli già assegnati alla competenza delle Regioni,

per la cura di interessi di diversa natura.

I poteri di vigilanza attribuiti agli ispettorati provinciali del

lavoro dal decreto legislativo n. 645 del 1996 attengono

all'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi all'interno

dell'azienda, ed il loro esercizio potrebbe anche non richiedere

alcun accertamento medico. Ove peraltro quest'ultimo risultasse

necessario - in particolare, ai fini del provvedimento di

interdizione dal lavoro nell'ipotesi contemplata dalla richiamata

lettera c) dell'art. 5 della legge n. 1204 del 1971 - l'accertamento

sanitario verrà richiesto dall'ispettorato territorialmente

competente, ormai privo delle necessarie strutture sanitarie interne,

ai servizi delle aziende sanitarie.

5. - Le questioni di legittimità costituzionale (sub 3.2, 3.3,

3.4) dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 645 del 1996,

sollevate, in riferimento agli articoli 3, 32 e 97 della

Costituzione, dalle Regioni Toscana e Umbria, sono inammissibili.

La Corte costituzionale ha in varie occasioni avuto modo di

precisare che le Regioni possono, in linea di principio, denunciare

la violazione anche di norme costituzionali poste al di fuori del

Titolo V della Parte seconda della Costituzione, purché tale

violazione comporti una incisione delle competenze costituzionalmente

assegnate alle Regioni (v., ex plurimis le sentenze nn. 407 e 393 del

1992, 343 del 1991, 533 e 407 del 1989, 610 e 302 del 1988). Con

riguardo, in particolare, all'art. 32 della Costituzione, questa

Corte ha già chiarito che il prospettato contrasto con le norme

costituzionali che assicurano ad ogni cittadino il diritto alla

salute non può avere influenza, neppure indiretta, sulla sfera di

autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni. Il che comporta

l'inammissibilità delle questioni da queste ultime sollevate, in via

principale, in relazione a tale parametro costituzionale (sentenza n.

355 del 1993).

6. - La questione di legittimità costituzionale (indicata al punto

3.5) dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 645 del 1996,

prospettata dalla Regione Umbria sotto il profilo della violazione

del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni - che,

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, trova il suo

diretto fondamento nell'art. 5 della Costituzione (sentenze nn. 242 e

19 del 1997) - non è fondata.

La circostanza che il Governo non abbia tenuto conto delle proposte

di emendamento avanzate sullo schema del decreto legislativo dalla

Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome -

organismo che alla stregua della legge di delega il Governo non era

tenuto a consultare - non configura, di per sé, una violazione

dell'invocato principio. Quanto sopra osservato priva di consistenza

la doglianza delle ricorrenti, giacché il contenuto della disciplina

censurata non concreta quella invasione delle competenze regionali

che i rilievi della Conferenza intendevano impedire.

7. - La questione di legittimità costituzionale (elencata al punto

3.6) degli artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 645 del 1996,

sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione,

dalla Regione Toscana, non è fondata.

La Regione Toscana censura gli artt. 2 e 8 del decreto legislativo

25 novembre 1996, n. 645, che assegnano al Ministro del lavoro il

compito di recepire con suo decreto - di concerto con il Ministro

della sanità - le linee direttrici elaborate dalla Commissione

dell'Unione europea per la valutazione degli agenti e dei processi

industriali pericolosi per la sicurezza o la salute delle

lavoratrici. Affidando al Ministero del lavoro, anziché al Ministero

della sanità in via esclusiva, la competenza ad emanare atti

destinati a vincolare le Regioni nell'esercizio delle funzioni loro

assegnate in materia di tutela della salute delle lavoratrici madri,

gli artt. 2 e 8, secondo la ricorrente, attribuirebbero ad un

ministero non competente nella materia sanitaria la facoltà di

interferire nell'esercizio delle attribuzioni regionali nella materia

medesima.

Data la incontestabile concorrenza, nella materia disciplinata

dalle disposizioni impugnate, di profili sanitari e profili

lavoristici, non può ritenersi idonea a menomare le attribuzioni

regionali in materia sanitaria l'adozione con decreto del Ministro

del lavoro, anziché con decreto del Ministro della sanità, delle

misure di adeguamento alle linee direttrici elaborate in sede

comunitaria, anche in considerazione della necessaria previsione di

intervento del secondo nelle forme del concerto. D'altro canto, anche

a tutela delle prerogative regionali, le impugnate disposizioni

prevedono la consultazione della Commissione permanente di cui

all'art. 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, della

quale fanno parte - accanto a membri designati dalle diverse

amministrazioni statali competenti in materia di tutela della salute

dei lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro - sei

rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome designati

dalla Conferenza Stato-Regioni.

Gli artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 645 del 1996 si

uniformano peraltro ad un modello procedimentale già ampiamente

accolto dalla normativa statale in tema di tutela della sicurezza e

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e di recepimento

delle direttive comunitarie adottate in tale materia (v., in

particolare, l'art. 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626, ed il già menzionato art. 26, che modifica gli artt. 393 e 394

del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro)).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE

concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul

lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di

allattamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in

epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE

concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul

lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di

allattamento), sollevata, in riferimento all'art. 32 della

Costituzione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in

epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.

645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il

miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento),

sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, ed alla VIII

disposizione transitoria della Costituzione, dalle Regioni Veneto,

Toscana e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.

645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il

miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento),

sollevata, in riferimento all'art. 5 della Costituzione, dalla

Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645

(Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento

della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,

puerpere o in periodo di allattamento), sollevata, in riferimento

agli art. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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