Art. 21 — Durata del servizio all'estero

La permanenza all'estero non puo' essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. Il personale di cui al presente capo puo' essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, puo' optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione e' esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non e' revocabile dopo la scadenza di tale termine. 5 L'opzione di cui al comma 2-bis puo' essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 5 La destinazione da una ad altra sede all'estero e' consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106

5

Il D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente articolo, puo' essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024".

Testo vigente dal 31 luglio 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12444/2026

    4 maggio 2026

    L'assegnazione del personale docente ad attività scolastiche all'estero, in passato regolata dall'art. 116, comma 1, del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, è ora disciplinata dall'art. 21 del d.lgs. n. 64 del 2017 che, a differenza della disposizione collettiva precedente, prevede limiti temporali di permanenza inferiori, e non trova deroga nell'art. 1, comma 10, del c.c.n.l. del 19 aprile 2018, atteso che detta norma non esprime la volontà di fare salvo il precedente regime di miglior favore, divenuto incompatibile con la legislazione posteriore, e che la materia del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola rientra tra quelle riservate alla disciplina legislativa, la quale non contiene alcun richiamo all'intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Art. 21

    Rassegna di maggio 2026, p. 187 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2024 al 31 luglio 2024. 4 parole tolte.

… terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. tolto: 2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che … sessennio di permanenza all'estero e non e' revocabile dopo la scadenza di tale terminetolto: . 2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis puo' essere esercitata esclusivamente dal personale che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64~art21 · fonte del testo

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