Art. 22 — Articolazione del tempo di lavoro
L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia. L'orario puo' essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale. Per i docenti e per i lettori, le unita' orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unita' didattiche di durata inferiore a sessanta minuti e' recuperato con attivita' di insegnamento. I lettori possono effettuare il recupero anche con altre attivita' previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente. Si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Testo vigente dal 16 maggio 2017
