Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai solventi destinati agli altri Paesi nonche' a quelli utilizzati nella produzione di alimenti destinati ad altri Paesi. L'utilizzazione dei solventi di cui al comma 1 e' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente per territorio. E' altresi' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente per territorio la produzione di alimenti, mediante l'impiego di solventi di estrazione di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi.

Testo vigente dal 18 marzo 1993

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;64~art6 · fonte del testo