Art. 5 — Etichettatura
I solventi di estrazione devono riportare sull'imballaggio, sul recipiente o in etichetta, le seguenti indicazioni:
- a)la denominazione di vendita indicata conformemente all'allegato 1;
- b)una menzione chiara che indichi l'idoneita' della sostanza ad essere impiegata per l'estrazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;
- c)una menzione che consenta di identificare il lotto;
- d)il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno delle Comunita' europee;
- e)la quantita' espressa in unita' di volume;
- f)le condizioni particolari di conservazione o di impiego, qualora necessarie. Le indicazioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi al lotto, che devono accompagnare o precedere la spedizione. Sono fatte salve le disposizioni in materia di metrologia e in materia di classificazione, di condizionamento e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in piu' lingue. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Testo vigente dal 18 marzo 1993
