(( Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in preparati, allorche' tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario: la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente. )) Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze ed ai preparati seguenti che, allo stato finito, sono destinati all'utilizzatore finale:

  • a)specialita' medicinali ad uso umano o ad uso veterinario;
  • b)prodotti cosmetici;
  • c)miscele di sostanze in forma di rifiuti;
  • d)prodotti alimentari;
  • e)alimenti per animali;
  • f)antiparassitari;
  • g)sostanze radioattive;
  • h)altre sostanze o preparati per i quali esistono procedure comunitarie di notifica o di approvazione sulla base di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal presente decreto. PRIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1998, N. 90. Il presente decreto non si applica altresi':
  • a)al trasporto delle sostanze e preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
  • b)alle sostanze e preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione. Le norme del presente decreto si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al comma 1, lettera c), anche in caso di passaggio delle sostanze pericolose da una ad altra unita' produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni, per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, puo' stabilire ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 3 ottobre 2008

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1998 al 3 ottobre 2008. 23 parole tolte, 3 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e tolto: c aggiunto: b), anche se contenute in preparatiaggiunto: , allorche' tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario:

tolto: a) la notifica;

tolto: b) la valutazione dei rischi che le sostanze notificate possono presentare per l'uomo e per l'ambiente;

tolto: c) la aggiunto: la classificazione, l'imballaggio e tolto: l'etichettura aggiunto: l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze ed ai preparati seguenti che, allo stato finito, sono destinati all'utilizzatore finale:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52~art1 · fonte del testo

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