Art. 3 — Solventi di estrazione
Possono essere impiegati, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, le sostanze indicate all'allegato 1, alle condizioni precisate nell'allegato stesso. Possono essere impiegati, altresi', quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti, l'acqua, con eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidita' o l'alcalinita', e le altre sostanze alimentari che posseggono proprieta' solventi.
Testo vigente dal 18 marzo 1993
