Art. 19 — Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
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3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2007 al 15 maggio 2008. 417 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Il rappresentante per la sicurezza:
tolto: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
tolto: b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unita' produttiva;
tolto: c) e' consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attivita' di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
tolto: d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
tolto: e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
tolto: f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
tolto: g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
tolto: h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori;
tolto: i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti;
tolto: l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
tolto: m) fa proposte in merito all'attivita' di prevenzione;
tolto: n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita';
tolto: o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rappresentante per la sicurezza non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonche' del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o). I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unita' produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art19 · fonte del testo
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