Art. 18 — Rappresentante per la sicurezza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
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3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2007 al 15 maggio 2008. 379 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. Nella aziende, o unita' produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Il rappresentante di cui al precedente periodo e' di norma eletto dai lavoratori. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, e' eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 e' il seguente:
tolto: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 dipendenti;
tolto: b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1000 dipendenti;
tolto: c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita' produttive. Le modalita' e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art18 · fonte del testo
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