Art. 9 — Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1994 al 15 maggio 2008. 239 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
tolto: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
tolto: b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
tolto: c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;
tolto: d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
tolto: e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
tolto: f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
tolto: a) la natura dei rischi;
tolto: b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
tolto: c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
tolto: d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
tolto: e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art9 · fonte del testo
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