Art. 89 — Misure generali di prevenzione degli incendi
Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi. I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare:
- a)sistemi di rivelazione di incendi;
- b)allarmi antincendio;
- c)condutture principali acqua antincendio;
- d)manichette e idranti antincendio;
- e)sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili;
- f)impianti a pioggia;
- g)sistemi di estintori a gas;
- h)sistemi di estintori a schiuma;
- i)estintori portatili;
- l)sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio. A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi. I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
