Art. 46 — Misure generali per la protezione dai rischi di incendio
Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo. n.626 del 1994 e' esteso al settore estrattivo.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
