Ai fini della prevenzione, della individuazione e della estinzione incendi per gli impianti modulari per i quali sia prevista l'installazione temporanea su piu' piattaforme fisse o strutture assimilabili, il titolare puo' presentare, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 90, con congruo anticipo rispetto al loro primo impiego, alle Sezioni interessate, ed in triplice copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - UNMIG, una relazione tecnica sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le misure di cui all'articolo 89 e quelle del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 1934, n. 228, e 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni. Nella relazione di cui al comma 1 sono descritte le misure di prevenzione e protezione antincendio in funzione delle diverse tipologie di piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili sulle quali si prevede di installare l'impianto modulare, le eventuali interferenze con le misure di sicurezza antincendio delle stesse, ed i provvedimenti da adottare. L'UNMIG trasmette copia della relazione al Ministero dell'Interno - Direzione generale protezione civile e servizio antincendio - per un parere sui mezzi di prevenzione e protezione previsti; copia della stessa relazione e' trasmessa anche al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il parere di cui al comma 3 e' reso entro 90 giorni dal ricevimento. L'UNMIG trasmette il proprio parere e quello di cui al comma 3 alle Sezioni interessate, specificando le tipologie di piattaforme fisse o strutture assimilabili, sulle quali e' compatibile, ai fini della sicurezza antincendio, l'installazione dell'impianto modulare. Il titolare, all'atto della richiesta alla Sezione competente della autorizzazione ad effettuare la perforazione o l'intervento, specifica la tipologia della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale intende installare l'impianto modulare, con riferimento alla relazione di cui al comma 1. Il riscontro delle misure antincendio dell'impianto modulare e degli eventuali procedimenti adottati per garantire la sicurezza della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale l'impianto e' stato installato e' effettuato secondo le modalita' di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 90.

Testo vigente dal 14 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624~art92 · fonte del testo

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