Art. 35 t.u.s.l. — Riunione periodica

Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

  • a)il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  • b)il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • c)il medico competente, ove nominato;
  • d)il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
  • a)il documento di valutazione dei rischi;
  • b)l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  • c)i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  • d)i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nel corso della riunione possono essere individuati:
  • a)codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  • b)obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Testo vigente dal 30 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art35 · fonte del testo

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