Art. 19 — Sistemazione dei luoghi di lavoro
Nei luoghi di lavoro le sostanze o i depositi pericolosi devono essere asportati o tenuti sotto controllo per il tempo necessario in modo che non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro occupati da lavoratori isolati dagli altri occorre prevedere un'idonea sorveglianza o un collegamento con adeguati mezzi di comunicazione.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
