Art. 29 — Misure di carattere generale
Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in debito conto la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel rispetto delle pertinenti normative tecniche. Se le attrezzature di cui al comma 1 sono poste in una zona che presenta o puo' presentare rischi d'incendio o di esplosione, esse devono essere idonee all'impiego in una zona di questo tipo. Ove necessario, le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di protezione adeguati e di sistemi di sicurezza intrinseca. Le attrezzature e gli impianti meccanici devono avere resistenza adeguata, essere esenti da difetti manifesti e rispondenti all'uso cui sono destinati.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
