Art. 44 — Protezione contro il rischio di esplosione
Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro prende tutti i provvedimenti necessari per prevenire la formazione, l'accumulo e l'innesco di miscele esplosive.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
