Finalita', ambito, principi ed effetti della valutazione di base La valutazione di base e' il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilita' definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), che comprende ogni accertamento dell'invalidita' civile previsto dalla normativa vigente e, in particolare:
- a)l'accertamento dell'invalidita' civile di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e delle condizioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, alla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
- b)l'accertamento della cecita' civile, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138;
- c)l'accertamento della sordita' civile, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- d)l'accertamento della sordocecita', ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107;
- e)l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- f)l'accertamento della condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione lavorativa, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- g)l'individuazione dei presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza;
- h)l'individuazione degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonche' di disabilita' gravissima, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;
- i)l'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilita', conseguenti all'accertamento dell'invalidita' e ad ogni altra prestazione prevista dalla legge. La valutazione di base di cui al comma 1 si applica anche ai minori e alle persone anziane, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 per le persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il settantesimo anno d'eta'. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 29 del 2024, alle persone anziane non autosufficienti in eta' compresa tra i 65 e i 70 anni e' garantito l'accesso al progetto assistenziale integrato (PAI) di cui all'art. 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il procedimento di valutazione di base e' informato ai seguenti criteri:
- a)orientamento dell'intero processo valutativo medico-legale sulla base dell'ICD e degli strumenti descrittivi ICF, con particolare riferimento all'attivita' e alla partecipazione della persona, in termini di capacita' dell'ICF;
- b)utilizzo, quale strumento integrativo e di partecipazione della persona, ad eccezione dei minori di eta', del WHODAS e dei suoi successivi aggiornamenti, nonche' di ulteriori strumenti di valutazione scientificamente validati ed individuati dall'Organizzazione mondiale della sanita' ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della salute;
- c)considerazione dell'attivita' della persona, al fine di accertare le necessita' di sostegno o di sostegno intensivo;
- d)per i soli effetti della valutazione dell'invalidita' civile di cui al comma 1, lettera a), impiego di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura, elaborate sulla base delle piu' aggiornate conoscenze e acquisizioni scientifiche;
- e)tempestivita', prossimita', efficienza e trasparenza. Il riconoscimento della condizione di disabilita' della persona determina l'acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilita', con priorita' per le disabilita' che presentano necessita' di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni previste dalla legge, incluse quelle volte a favorire l'inclusione scolastica, presso le istituzioni della formazione superiore e lavorativa. Al riconoscimento della condizione di disabilita' consegue anche la tutela dell'accomodamento ragionevole ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la possibilita' della richiesta dell'avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita individuale, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.
Testo vigente dal 14 maggio 2024
