Art. 35 — Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le disposizioni di cui al presente decreto garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al ((31 dicembre 2026)). Sono, altresi', fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari gia' erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il ((31 dicembre 2026)), in materia di invalidita' civile, di cecita' civile, di sordita' civile, di sordocecita' e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Alle istanze di accertamento presentate entro la data del ((31 dicembre 2026)) si applicano le previgenti disposizioni. Fino al ((31 dicembre 2026)), alle revisioni e alle revoche delle prestazioni gia' riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell'articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita e' riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciata prima della data del ((1° gennaio 2027)), senza effettuare la valutazione di base. Ai procedimenti per il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla data del ((1° gennaio 2027)) si applicano le disposizioni del Capo III, senza preventiva valutazione di base.
Testo vigente dal 25 febbraio 2025
