Art. 12 — Disposizioni transitorie e finali
Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle medesime disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione degli stessi procedimenti, comprensiva delle eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni gia' erogate e indebitamente percepite. I decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy con i quali e' definita la disciplina quadro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, lettera b), e all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all'articolo 9.
Testo vigente dal 3 agosto 2026
