In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita', sordocecita' e disabilita' ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonche' di invalidita' e inabilita' di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al ((31 dicembre 2026)), l'INPS e' tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni gia' riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al ((31 dicembre 2026)), a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

Testo vigente dal 1 marzo 2026

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2025 al 1 marzo 2026. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre tolto: 2025 aggiunto: 2026, l'INPS e' tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, … di revisione delle prestazioni gia' riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre tolto: 2025 aggiunto: 2026, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62~art33bis · fonte del testo

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