Il terzo comma dell'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in lire italiane. L'eventuale saldo a favore del dipendente che rientri al Ministero e' corrisposto a domanda in lire italiane oppure nella valuta in cui gli era corrisposta l'indennita' di servizio all'estero nella sede di provenienza, secondo il rapporto di ragguaglio vigente nel periodo a cui si riferisce il saldo.".
Testo vigente dal 31 marzo 1998
