L'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, ed ai familiari aventi diritto, viene assicurata dal Ministero della sanita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al personale con sede di servizio in Stati ove non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministero degli affari esteri rimborsa, in alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese connesse alla stipula di polizza con una o piu' compagnie di assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della sanita', per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternita', secondo condizioni e modalita' determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanita'. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso. 2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al comma 1, trova applicazione l'istituto del trasfrimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Republica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia previsto nelle condizioni delle polizze stipulate. 3. A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verifichino situazioni di pericolosita' suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumita' fisica, il Ministero provvede alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di morte, invalidita' permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche al coniuge se effettivamente residente nella stessa sede, viene effettuata secondo modalita' ed a condizioni determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
Testo vigente dal 31 marzo 1998
