L'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 181 (Spese di viaggio per congedo o ferie). 1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. 2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede nella misura del 90 per cento. 3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento di cui al successivo titolo II, con esclusione delle spese di trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il pagamento delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo ai funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparati ed al coniuge a carico. 4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente. 5. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.".
Testo vigente dal 31 marzo 1998
