L'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 176 (Indennita' di richiamo dal servizio all'estero). - 1. Al personale in servizio all'estero che e' richiamato in Italia spetta un'indennita' per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonche' con le esigenze derivanti dal rientro in Italia. 2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura di una indennita' di servizio mensile aumentata del 50 per cento, che viene calcolata applicando all'indennita' base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma dell'articolo 173. 3. Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che rientrano dalla stessa sede l'indennita' di rientro spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata.".
Testo vigente dal 31 marzo 1998
