L'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 183 (Trattamento economico durante l'assenza dal servizio). - 1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonche' delle assenze connesse al servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
- a)in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e' sospesa per il restante periodo;
- b)in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa. 2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 e' aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a). 3. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:
- a)in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e' corrisposta per intero;
- b)in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e' sospesa. 4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.".
Testo vigente dal 31 marzo 1998
