Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.

Abrogato dal 10 novembre 2007

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1996 al 10 novembre 2007. 347 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 12 deve essere inviata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi, che ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale della produzione industriale. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'organismo interessato, deve specificare:

tolto: a) nome o ragione sociale del richiedente;

tolto: b) indirizzo o sede del richiedente;

tolto: c) denominazione dell'organismo;

tolto: d) sede dell'organismo;

tolto: e) settore specifico di competenza con l'indicazione delle possibili categorie di apparecchiature e dei fenomeni elettromagnetici di interesse;

tolto: f) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative al riconoscimento dell'organismo;

tolto: g) eventuali accreditamenti ottenuti;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: h) elenco degli allegati. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte, debbono essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:

tolto: a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

tolto: b) manuale della qualita' del laboratorio di prova interno all'organismo, redatto in conformita' alle norme della serie UNI CEI EN 45001 ed alla norma UNI CEI 70012;

tolto: c) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento delle condizioni minime di cui all'allegato 2;

tolto: d) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di valutazione tecnica; detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il richiedente e' un organismo pubblico;

tolto: e) copia di eventuali certificati di accreditamento rilasciati da altri organismi;

tolto: f) elenco del personale del laboratorio di prova interno all'organismo con l'indicazione delle relative qualifiche, dei titoli di studio e delle mansioni;

tolto: g) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della relazione tecnica o dell'attestato;

tolto: h) procedura adottata per l'identificazione dei fenomeni elettromagnetici interessanti un prodotto posto ad esame, per la selezione delle prove e delle verifiche di laboratorio ritenute necessarie nonche' per la valutazione dei risultati di prova e per la stesura della relazione tecnica relativa. Per l'accertamento dell'idoneita' a svolgere i compiti ai quali si riferisce il riconoscimento, i Ministeri competenti possono richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 194

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;615~art13 · fonte del testo

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