Art. 17 — Copertura finanziaria e fabbisogno di organico
Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'attuazione del Piano delle arti, di cui all'articolo 5, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creativita'». Il Fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e' destinato alla promozione dei temi della creativita', senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
Testo vigente dal 16 maggio 2017
