Art. 13 — Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado

Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, organizzano attivita' comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture, dell'antichita' e del patrimonio culturale, nonche' la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o piu' temi della creativita', anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie. Le attivita' sono svolte anche in continuita' con la scuola secondaria di primo grado. Le istituzioni scolastiche, secondo modalita' definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati alle studentesse e agli studenti per esporre opere, realizzare spettacoli e favorire la loro libera espressione creativa artistica. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creativita', sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17. Allo sviluppo dei temi della creativita' e il potenziamento della pratica artistica e musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Testo vigente dal 16 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;60~art13 · fonte del testo

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