Art. 16 — Abrogazioni e disposizioni transitorie
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'articolo 11, comma 9, terzo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e' abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12 il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 cessa di produrre effetti. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, il decreto di cui all'articolo 15, comma 4, in mancanza del parere del medesimo Consiglio e' perfetto ed efficace.
Testo vigente dal 16 maggio 2017
