Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o piu' sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creativita', possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale. Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualita' relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai poli. Ai fini del primo avvio dei poli, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo:

  • a)i criteri per la costituzione dei poli;
  • b)le finalita' formative;
  • c)i modelli organizzativi;
  • d)i criteri per la valutazione delle attivita' espletate dalle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari. Le istituzioni scolastiche costituite in poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creativita', previste dal Piano delle arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.

Testo vigente dal 16 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;60~art11 · fonte del testo

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