Art. 14 — Licei musicali, coreutici e artistici
I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita', nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilita' di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa. Al fine di pervenire a un'adeguata distribuzione delle specificita' strumentali nei licei musicali e' progressivamente prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, e di non piu' di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilita' di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessita' di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le universita' possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realta' produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella pratica artistica. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.
Testo vigente dal 16 maggio 2017
