Art. 7 — Reti di scuole
Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per lo svolgimento delle seguenti attivita':
- a)coordinamento delle progettualita' relative alla realizzazione dei temi della creativita';
- b)valorizzazione delle professionalita' del personale docente, sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione;
- c)condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;
- d)stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creativita';
- e)organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;
- f)promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche e artigianali italiane di qualita';
- g)attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Testo vigente dal 16 maggio 2017
