Art. 9.85 — Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998
All'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finche' il bilancio non e' approvato."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
