Art. 9.84 — Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998
L'articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 154 (Disposizioni non applicabili). - 1. Al collegio sindacale delle societa' con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile. 2. Al consiglio di sorveglianza delle societa' con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile. 3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle societa' con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
