Art. 9.78 — Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998
All'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.";
- b)dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione. 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alla lettera d), 3 e 4."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
