Art. 9.20 — Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993
L'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 63 (Partecipazioni). - 1. In materia di partecipazioni in societa' finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV. 2. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
