Art. 9.52 — Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998
All'articolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, una partecipazione qualificata in una SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento od in diminuzione, della partecipazione quando cio' comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della societa'.";
- b)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:
- a)le partecipazioni qualificate e le relative soglie partecipative, tenendo conto dell'influenza che consentono di esercitare sulla societa';
- b)i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonche' quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
- c)le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
