Art. 80-sexies — Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti
L'esercizio dell'attivita' di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti e' soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attivita', da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.
Testo vigente dal 14 settembre 2012
