Art. 68 — Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita', ai sensi dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" e' sostituita dalle seguenti: "((segnalazione certificata di inizio di attivita'))". Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' abrogato.
Testo vigente dal 14 settembre 2012
