Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attivita' di servizi attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attivita' di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalita', i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per le attivita' che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale 'impresainungiorno', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorita' competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto. Le Autorita' competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalita' richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorita' competenti, nonche' le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:

  • a)l'apertura di filiali le cui attivita' rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
  • b)i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e' rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione puo', per motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrita' personale e l'idoneita' a svolgere la richiesta attivita' di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento puo' essere espletato in modalita' non interamente telematica.

Testo vigente dal 23 aprile 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art25 · fonte del testo

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