Art. 67 — Apparecchi automatici
La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: "((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ". I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, sono abrogati.
Testo vigente dal 14 settembre 2012
