Art. 70 — Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche
Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
1 pronuncia che riguarda l’art. 70, dalle Rassegne del Massimario.
L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 114 del 1998, abilita al suo esercizio su tutto il territorio nazionale, anche al di fuori della partecipazione a fiere, regionali e nazionali, sulla base di un'interpretazione estensiva e teleologica della predetta disposizione, alla luce della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 19 d.lgs. n. 59 del 2010, e della generale ottica di liberalizzazione dei servizi, rispondendo tale interpretazione, peraltro, al principio di proporzionalità, avuto riguardo alla diversa disciplina dettata per l'autorizzazione al commercio su posteggio fisso.
Art. 70 · Art. 28 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio · Art. 19 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2010 al 1 gennaio 2019. 395 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa' di' persone, a societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative.". Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione,dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.". Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: "della densita' della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante " sono inserite le seguenti: "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale e sociale, di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art70 · fonte del testo
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