Art. 17 — Disposizioni transitorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
Abrogato dal 26 agosto 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
Abrogato dal 26 agosto 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2008 al 26 agosto 2010. 415 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 5. I gestori degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, che intendono conformarsi alle disposizioni di cui all'allegato II dello stesso decreto ministeriale e ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, presentano la relazione e il progetto di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di cui sopra siano stati gia' presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto la loro valutazione e' effettuata nell'ambito del procedimento integrato. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorita' presso la quale sono stati avviati..... Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono luogo, per gli impianti esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, nelle more della loro approvazione. E' facolta' del gestore di integrare la domanda gia' presentata a seguito della pubblicazione del pertinente decreto di cui all'articolo 4, comma 1. In tale caso il termine di cui all'articolo 5, comma 12, decorre dalla data di presentazione dell'integrazione. Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 1, sono fatte salve le autorizzazioni integrate ambientali gia' rilasciate, nonche' le autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte le autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla data di rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto. La stessa autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione verifica la necessita' di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4. Quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, non si applica al gestore di una attivita' industriale per la quale e' prevista l'emanazione di un calendario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale,... e nelle more della conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata....aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-18;59~art17 · fonte del testo
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