Art. 15 — Disposizioni transitorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2006, n. 217.
Abrogato dal 5 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2006, n. 217.
Abrogato dal 5 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2000 al 5 luglio 2006. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i concimi CE. Da tale data e' concesso invece per i concimi nazionali un periodo di diciotto mesi per l'adeguamento della produzione e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2006, N. 217
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-10-19;748~art15 · fonte del testo
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